Art. 1 – Costituzione – Durata – Scopi – Sede
E’ costituita la Scuderia Romana “LA TARTARUGA”, la sua durata è illimitata.
L’Associazione aderisce all’A.S.I. – Automotoclub Storico italiano – con sede in Torino e persegue gli scopi.
Gli scopi consistono nel riunire i cultori di automobilismo storico, promuovendo studi e ricerche sull’argomento, manifestazioni culturali, turistiche e sportive, nonché ogni altra iniziativa relativa allo scopo sociale.
Il sodalizio, Ente non commerciale, non ha scopo di lucro, è apolitico ed apartitico.
L’Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via di Ponte Galeria, n. 27.
Art. 2 – Guidone sociale - Distintivi
Il guidone è di forma ovale con una tartaruga messa in senso orizzontale e con la scritta superiore (Scuderia Romana) nel lato inferiore “LA TARTARUGA”.
Il distintivo da occhiello o da giacca è costituito da un ovale sul quale è riportato il suddetto emblema.
Il distintivo per autoveicoli è di forma ovale sul quale è riportato l’emblema sociale.
Art. 3 – Soci e loro categorie
I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:
a) Soci fondatori
b) Soci ordinari
c) Soci benemeriti
d) Soci onorari
Agli effetti degli articoli 5), 7), 8) e 14) i Soci di cui alle categorie a), b), c) e d) sono qualificati Soci effettivi.
I Soci fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo.
Detta qualifica, anche ai fini dell’Art. 10, può essere attribuita altresì a coloro che, dando un significato apporto alla fondazione del Sodalizio, siano riconosciuti tali, con unanime parere dei Soci di cui al punto a), entro e non oltre il 30 Aprile 1994.
I Soci ordinari sono coloro che vengono ammessi secondo la normale prassi.
I Soci benemeriti sono coloro che apportino un notevole contributo al funzionamento del Sodalizio.
I Soci onorari sono coloro che, oltre a dare un apprezzabile contributo al funzionamento del Sodalizio, abbiano particolari meriti nel campo dell’automobilismo storico.
Art. 4 – Ammissione a Socio
I Soci (esclusi i fondatori partecipanti all’atto costitutivo) sono ammessi in seguito a domanda, sottoscritta da almeno 2 Soci effettivi, indirizzata al Consiglio direttivo, il quale, esaminata la stessa, ha facoltà insindacabile di accettare o respingere, in via temporanea o definitiva, l’ammissione dell’aspirante Socio.
Il rigetto definitivo, previo eventuale colloquio informativo con l’interessato, deve essere motivatamente deliberato in apposita riunione. La domanda di un candidato verso il quale pendesse un contenzioso giudiziario può essere sospesa fino all’esito del contenzioso stesso.
I Soci benemeriti e quelli onorari sono proclamati dall’Assemblea su motivata proposta del Consiglio direttivo.
DIMISSIONI – CANCELLAZIONE PER MOROSITA’
La qualifica di Socio si perde:
a) PER DIMISSIONI, da comunicare mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo;
b) PER MOROSITA’;
c) PER INDEGNITA’, qualora il Socio sia imputato in procedimenti giudiziari che facciano sorgere dubbi sull’etica associativa dello stesso o comunque si sia reso responsabile di comportamenti antisociali.
La decadenza per dimissioni può avere luogo solo per i Soci in regola con i pagamenti all’atto della relativa presentazione. Il Socio dimissionario, volendo essere riammesso, dovrà espletare la prassi di cui al primo capoverso della prima parte del presente articolo.
Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci
I Soci debbono osservare il presente statuto e l’eventuale regolamento, nonché le deliberazioni delle assemblee e del Consiglio direttivo.
I Soci effettivi hanno diritto di proporre nuovi soci e di sottoscrivere le relative domande di ammissione; sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali.
Tutti i Soci debbono contribuire al raggiungimento dei fini statutari.
I Soci che partecipino a manifestazioni indette da altri Sodalizi dovranno preventivamente informare per l’approvazione il Consiglio direttivo, affinché tale loro presenza non sia a titolo personale ma costituisca rappresentanza della “SCUDERIA ROMANA LA TARTARUGA”.
I Soci debbono astenersi dal prendere parte a manifestazioni indette da Sodalizi con i quali non sussista trattamento di reciprocità senza l’autorizzazione del Consiglio direttivo.
I Soci debbono comunicare entro quindici giorni i cambiamenti di domicilio.
Art. 6 – Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari consistono nell’avvertimento, nella censura, nella sospensione e nella espulsione; essi sono presi dal Consiglio direttivo su motivazione del Collegio dei probiviri.
L’avvertimento, comminato per trasgressioni molto lievi, può essere comunicato anche solo verbalmente all’interessato.
La censura, comminata per trasgressioni lievi che non facciano peraltro sorgere dubbi sulla correttezza del Socio,è comunicata per iscritto all’interessato.
La sospensione e l’espulsione sono inflitte al Socio che tenga una condotta non degna e comprometta in qualche modo il buon nome del Sodalizio.
Il provvedimento dell’avvertimento non deve essere reso noto; la censura può essere resa nota; la sospensione e l’espulsione debbono essere rese note. Al riguardo cfr la seconda parte dell’Articolo 4).
Art. 7 – Quota sociale
I Soci fondatori pagano il contributo stabilito all’approvazione del presente statuto; per gli anni successivi verseranno la stessa quota dei Soci ordinari.
I Soci ordinari pagano una tassa di iscrizione ed una quota annua.
I Soci benemeriti, oltre al particolare contributo connesso alla qualifica, pagano anch’essi le quote di cui sopra.
Art. 8 – Assemblee
L’Assemblea ordinaria dei Soci viene indetta entro il mese di marzo di ciascun anno.
L’Assemblea straordinaria, oltre che per iniziativa del Consiglio direttivo, può essere richiesta da almeno un terzo dei Soci effettivi; in tal caso la richiesta, indirizzata al Consiglio direttivo, deve indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Una ulteriore assemblea ordinaria va tenuta, ove necessario, entro la fine dell’anno solare per la presentazione ai Soci, da parte del Collegio direttivo, del programma per l’anno seguente.
L’Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di votanti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice-Presidente.
E’ in particolare, di competenza dell’Assemblea:
a) l’elezione del Presidente;
b) l’elezione delle Cariche Sociali – Consiglio direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri;
c) l’esame della relazione presentata dal Consiglio direttivo.
d) la ratifica dei Soci benemeriti ed onorari, di cui al terzo capoverso della prima parte dell’articolo 4)
e) le modifiche allo statuto;
f) lo scioglimento del Sodalizio e la sua eventuale fusione con altre associazioni;
g) la nomina di eventuali liquidatori in caso di scioglimento;
h) l’autorizzazione ad acquisti o vendite di beni immobili o di beni mobili esulanti la gestione ordinaria.
Art. 9 – Elezioni
Le elezioni, sia del Presidente sia dei componenti degli Organi collegiali che delle cariche degli Organi stessi, sono effettuate a scrutinio segreto e sono valide a maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 10 – Cariche sociali
Il Consiglio direttivo è composto da 7 (Sette) membri, di cui almeno 3 (tre) appartenenti alla categoria dei Soci fondatori, oltre al Presidente.
Il Collegio dei revisori è composto da 3 (tre) membri, ognuno dei quali appartenenti alle categorie dei Soci fondatori ordinari e benemeriti.
Il Collegio dei probiviri è composto da 3(tre) membri appartenenti alle categorie di cui sopra.
Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Collegio dei revisori ed il Collegio dei probiviri possono eleggere il rispettivo Presidente.
Il Consiglio direttivo può affidare gli incarichi di cui al successivo Art. 11.
I predetti Organi collegiali ed il Presidente durano in carica 4 (Quattro) anni e sono rieleggibili.
Le cariche onorarie comprendono un Presidente ed alcuni Vice- Presidenti, i quali decadranno qualora dovesse venir meno qualcuno dei requisiti previsti per essere Soci o connessi alla loro qualifica o per dimissioni. Nei primi due mesi la decadenza, con il parere del Collegio dei probiviri, sarà deliberata dal Consiglio direttivo.
ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il Consiglio direttivo provvede alla conduzione sociale.
Il Collegio dei revisori esercita la funzione di controllo sulla gestione sociale.
Il Collegio dei probiviri vigila sull’andamento etico-associativo e si pronuncia ogni qualvolta venga investito dal Consiglio direttivo.
Le riunioni degli Organi collegiali sono valide qualora sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, assoluta dai presenti, qualora non si tratti di argomento da decidere a scrutinio segreto, in caso di parità dei voti quello del Presidente o di chi lo sostituisce è determinante.
Il Consiglio direttivo cura fra l’altro:
a) la convocazione dell’assemblea, inviando l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno almeno sette giorni prima della data stabilita;
b) l’andamento regolare delle votazioni;
c) le designazioni di cui al successivo Art. 11);
d) le manifestazioni sociali, stabilendo quanto necessario;
e) la formazione di eventuali commissioni;
f) la compilazione dell’eventuale regolamento;
g) l’assunzione di eventuale personale dipendente;
h) la gestione delle spese ordinarie e straordinarie, salvo la limitazione di cui al punto f) del sesto capoverso dell’Articolo 8);
i) la stipula di eventuali accordi per facilitazioni ai Soci;
l) la formulazione di referendum per acquisire il parere dei Soci.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente, eletto dall’Assemblea, ne ha la legale rappresentanza; dura in carica Quattro anni dalla sua elezione e comunque fino all’elezione del suo successore.
Al Presidente compete il coordinamento generale dell’attività dell’Ente, con tutti i poteri che ne conseguono, nonché nomina dei Presidenti delle Commissioni e dei relativi componenti, tra quelli proposti dal Consiglio.
Esercita inoltre gli altri poteri a lui delegati dal Consiglio nonché tutti gli altri poteri non espressamente riservati alla competenza di altri organi.
In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente anziano, oppure da quello designato dal Presidente. In caso, invece, di dimissioni e/o impedimento grave del Presidente, il Consiglio convocherà l’assemblea dei soci, la quale, previa ratifica del dichiarato stato d’impedimento del Presidente, procederà all’elezione del successore.
Il Presidente, così eletto, dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti il Consiglio. Qualora l’evento o l’impedimento di cui sopra dovesse verificarsi nell’ultimo anno del mandato, le funzioni del Presidente verranno esercitate dal Vice-Presidente anziano, senza che si proceda a nuova elezione.
Art. 12 – Organizzazione sociale – Stampa
Il Consiglio direttivo può nominare direttore di sede, di organizzazione, addetto stampa, e può conferire quegli altri incarichi che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini statutari.
Per tali incarichi possono essere designati Soci di ogni categoria.
L’addetto stampa cura la diffusione delle notizie di interesse sociale attraverso la stampa quotidiana e periodica.
Art. 13 – Attività sociale
Il Consiglio direttivo può indire manifestazioni in conformità degli scopi sociali.
La designazione dei Comitati e delle Giurie è devoluta al Consiglio direttivo, il quale può sottoporre l’argomento all’assemblea.
Per l’ammissione alle manifestazioni i Soci debbono essere in regola con la quota sociale e versare l’eventuale contributo stabilito per la manifestazione di cui trattasi.
La SCUDERIA può essere detentore di beni mobili, che possono essere dati in consegna od in uso ai Soci. Qualora al relativo onere non abbiano partecipato tutti i Soci, in caso di scioglimento del Sodalizio si osserverà quanto previsto nel secondo capoverso del successivo Articolo 14).
RAPPORTI CON ALTRI SODALIZI
La SCUDERIA può stabilire rapporti con altri Sodalizi, ivi comprese l’adesione alla federazione.
Art. 14 – Scioglimento della SCUDERIA
DIRITTI PATRIMONIALI
Lo scioglimento della SCUDERIA potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei Soci con i voti di almeno tre quarti dei Soci effettivi, dei quali almeno quattro quinti dei Soci fondatori.
In caso di scioglimento del Sodalizio, l’assemblea nomina il liquidatore ed indicherà la destinazione da darsi al patrimonio sociale che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui alla Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 – Norme finali e transitorie
Il Consiglio direttivo ha facoltà di redigere un regolamento che stabilisca norme non contemplate nel presente statuto.
Gli organi collegiali, di cui all’Articolo 10), eletti in occasione della costituzione del Sodalizio, durano in carica fino al 31 Dicembre 1994.
Il presente statuto entra in vigore alla data di costituzione dell’Associazione.
Art. 16 – Clausola compromissoria
I soci della SCUDERIA, per il fatto stesso dell’accettazione del presente statuto, prima di adire le vie giudiziarie per controversie di natura civilistica od amministrativa nei riguardi di altri Sodalizi, come pure nei confronti degli Organi collegiali della SCUDERIA o di altri Soci dello stesso, qualora in quest’ultimo caso la controversia verta su questioni inerenti il Sodalizio, debbono, a pena di espulsione, esperire tentativo di conciliazione dinanzi al Collegio dei probiviri, il quale dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.
Firmato: Gian Carlo Carlini
Giorgio Intersimone, Notaio
Approvato dall’Assemblea dei Soci
Il 30/11/2003